La risposta breve
La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può iniziare o proseguire senza il consenso libero e informato della persona. Il consenso va documentato in forma scritta o con videoregistrazione e inserito in cartella clinica, è sempre revocabile con le stesse forme, e il tempo della comunicazione è considerato tempo di cura. La legge disciplina anche minori, incapaci e disposizioni anticipate di trattamento.
Che cosa ha cambiato la legge 219/2017?
Prima del dicembre 2017 il consenso informato in Italia era un principio ricavato dalla Costituzione e costruito dalla giurisprudenza, senza una legge organica. La legge 22 dicembre 2017, n. 219, intitolata alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, ha dato a quel principio un testo scritto, richiamando gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La regola centrale è secca: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne i casi espressamente previsti dalla legge. Da qui discende il diritto speculare di rifiutare, in tutto o in parte, un accertamento o un trattamento, e di revocare il consenso già prestato anche quando la revoca comporta l'interruzione del trattamento.
C'è poi una frase che ha effetti pratici enormi negli studi privati: il tempo della comunicazione tra medico e paziente è considerato tempo di cura. Non è retorica. Significa che la conversazione informativa è parte della prestazione, va programmata e va tracciata.
Come deve essere documentato il consenso?
La legge indica le forme ammesse e ne fissa la destinazione.
| Aspetto | Regola posta dalla legge 219/2017 |
|---|---|
| Forma | Forma scritta oppure videoregistrazione; per la persona con disabilità, i dispositivi che le consentono di comunicare |
| Destinazione | Inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico |
| Rifiuto dell'informazione | La rinuncia a ricevere le informazioni e l'eventuale indicazione di un fiduciario vanno anch'esse registrate |
| Revoca | Sempre possibile, con le stesse forme del consenso, e va documentata allo stesso modo |
| Emergenza | Il medico assicura le cure necessarie nelle situazioni di urgenza, rispettando la volontà della persona ove le sue condizioni lo consentano |
L'informazione che precede la firma deve riguardare diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti indicati, possibili alternative e conseguenze del rifiuto. È esattamente il contenuto che un modulo estetico deve rispecchiare, tradotto nella tecnica concreta.
Che cosa dice sui minori, sugli incapaci e sulle DAT?
La legge dedica un articolo specifico ai minori e agli incapaci. Il consenso per il minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, ma tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica nel rispetto della dignità. Per l'interdetto e per l'inabilitato la legge individua chi esprime il consenso e in quale misura la persona partecipa alla decisione.
Un altro articolo introduce le disposizioni anticipate di trattamento, con cui una persona maggiorenne e capace, in previsione di una futura incapacità, esprime le proprie volontà e può indicare un fiduciario. Un ulteriore articolo disciplina la pianificazione condivisa delle cure per le patologie croniche a prognosi infausta. Sono istituti che raramente toccano uno studio estetico, ma chiariscono l'impianto: la volontà della persona è il centro del sistema.
La legge si applica anche alla medicina estetica?
Sì. La legge parla di trattamento sanitario e di esercente la professione sanitaria, senza distinguere tra finalità curativa ed estetica. Un'iniezione di filler, una seduta laser eseguita da un medico o un peeling medico sono trattamenti sanitari, quindi ricadono pienamente nel perimetro.
Sul lato estetico la giurisprudenza va oltre e chiede qualcosa in più. La Corte di cassazione ha affermato che nella medicina a fini estetici non basta il consenso all'intervento, ma occorre informare in modo realistico sul risultato concretamente ottenibile, perché la scelta di sottoporsi a un trattamento non necessario si fonda proprio sull'aspettativa di esito.
Cosa significa per la tua documentazione
Il minimo che deve stare in cartella per ogni paziente è questo: il documento di consenso firmato e datato oppure la videoregistrazione conservata, la nota su quando e come hai dato l'informazione, il nome di chi era presente al colloquio, e l'eventuale revoca con la sua data.
Aggiungi due voci che gli studi dimenticano quasi sempre. La prima è la rinuncia all'informazione, se il paziente dichiara di non voler sapere: va annotata, altrimenti in giudizio si legge come omessa informazione. La seconda è la traccia delle domande poste dal paziente e delle risposte date, perché è la prova più efficace che il colloquio è avvenuto davvero e non si è ridotto a una firma allo sportello.
Domande collegate
Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.