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RISPOSTA

Cosa deve contenere il consenso informato per un trattamento estetico?

Aggiornato 2026-08-25 · MedSpaForms

La risposta breve

Il consenso informato deve identificare paziente e professionista, descrivere il trattamento e la sua finalità non terapeutica, elencare rischi tipici, rischi legati alla storia clinica del singolo, complicanze gravi anche rare, alternative e l'opzione di non trattarsi, e ricordare che il consenso è revocabile in ogni momento. La legge 219/2017 chiede che sia documentato in forma scritta o videoregistrazione e inserito in cartella clinica.

Che cosa chiede esattamente la legge?

La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, richiamando i principi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. La stessa legge precisa che il consenso, comunque espresso, va inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, e che può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse forme con cui è stato prestato.

Il Codice di deontologia medica della FNOMCeO aggiunge il pezzo che nei moduli manca quasi sempre. Il medico deve garantire un'informazione comprensibile su diagnosi, percorso, alternative, rischi prevedibili e comportamenti da tenere, e deve annotare in cartella i modi e i tempi dell'informazione, non soltanto la firma finale.

In medicina estetica lo standard si alza. La persona che hai davanti è sana e sceglie liberamente, quindi la Corte di cassazione ha ripetuto che l'informazione deve toccare anche il risultato concretamente ottenibile, e che la sottoscrizione di un modulo generico non prova di per sé che tu abbia informato.

Quali blocchi deve avere il documento?

BloccoCosa deve risultare per iscritto
IdentificazioneNome del paziente, nome del professionista e numero di iscrizione all'Ordine, denominazione della struttura
TrattamentoDescrizione in linguaggio piano, zona trattata, numero di sedute previste, prodotto o apparecchio impiegato
FinalitàChe si tratta di un intervento volontario e non terapeutico, e quale miglioramento è ragionevole attendersi
Rischi comuniEmatoma, edema, dolore, infezione, asimmetria, discromie, risultato inferiore alle attese
Rischi individualiQuelli che derivano dall'anamnesi concreta: anticoagulanti, gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, cheloidi, fototipo, trattamenti precedenti
Complicanze gravi rarePer i filler, l'occlusione vascolare, la necrosi cutanea e il rischio oculare; per i laser, l'ustione e la cicatrice
AlternativeAltre tecniche possibili e, in modo esplicito, la scelta di non trattarsi
RisultatoChe l'impegno è sulla correttezza della tecnica e non su un esito estetico predeterminato, e che la risposta biologica varia
Dopo il trattamentoRestrizioni, segnali di allarme, recapito per le urgenze e appuntamento di controllo
RevocaChe il consenso può essere ritirato in ogni momento, senza motivarlo
Data e firmeFirma del paziente e del professionista, data della firma e data della seduta informativa se precedente

Il consenso al trattamento copre anche foto e dati?

No, e confonderli è uno degli errori più costosi. Il consenso sanitario della legge 219/2017 riguarda l'atto sul corpo. L'uso dell'immagine ha una base diversa, cioè l'articolo 10 del Codice civile e gli articoli 96 e 97 della legge 633/1941, e richiede un consenso proprio, con finalità e canali indicati e possibilità di revoca.

Anche il trattamento dei dati personali viaggia su un binario separato. Serve l'informativa privacy e, quando chi eroga il servizio non è un professionista sanitario tenuto al segreto, il consenso esplicito al trattamento dei dati sulla salute. Tre documenti distinti, quindi, e non tre paragrafi dello stesso foglio.

Basta un unico modulo per tutti i trattamenti?

No. Ogni tecnica ha rischi propri e va coperta da un modulo proprio. Un consenso per la tossina botulinica non copre una seduta laser, e un consenso per un filler labiale firmato a marzo non copre un'infiltrazione zigomatica di ottobre.

L'assetto che regge meglio è a due livelli: un tronco comune con anagrafica e anamnesi, e una scheda specifica per tecnica firmata prima di ogni ciclo, accompagnata da un foglio di seduta dove annoti data, distretto, quantità, lotto e scadenza del prodotto.

Cosa significa per la tua documentazione

Per ciascun paziente e ciascuna tecnica devi poter estrarre dall'archivio, in pochi minuti, cinque cose: la scheda di consenso specifica firmata e datata, l'anamnesi che giustifica i rischi individuali scritti in quella scheda, il foglio di seduta con prodotto, lotto e scadenza, il consenso separato all'uso delle immagini, e la copia delle istruzioni post-trattamento consegnate.

Una regola di ordine che vale più di molte clausole: se il trattamento è invasivo, la data della firma non dovrebbe coincidere con quella del primo ago. Se coincide, annota in cartella quando hai dato l'informazione e quali domande ti sono state poste, perché in giudizio è a te che tocca dimostrare di aver informato.

Domande collegate

Questa risposta ha finalità informative e non costituisce consulenza legale né medica. I requisiti variano e cambiano nel tempo: verificali con i tuoi consulenti legali e clinici prima di applicarli.